Break formativi per il settore metalmeccanico: cosa sono?

All’interno del rinnovo del CCNL dei metalmeccanici del 2021 non è stata eliminata la prospettiva di sviluppare i break formativi che devono andare ad ampliare quelli già introdotti nel 2016 che prevedevano momenti di formazione dei lavoratori direttamente nelle postazioni e durante l’orario di lavoro con una persona abilitata.

I break hanno ad oggetto rischi correlati alla propria mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature e alle relative procedure operative di sicurezza, la cosa che è andata a migliorare la suddetta prospettiva è quella di inserire all’interno dei break formativi, i near miss, ossia creare discussioni in merito a ciò che non è accaduto così da fare in modo che non possa mai più accadere.

Una vera e propria innovazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro: si sviluppa la collaborazione e la formazione congiunta tra Rspp, Rls (chi sono?), Lavoratori, in modo che vi sia la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, così che si possa introdurre la sicurezza sul lavoro in modo partecipativo da parte di tutti, la cosiddetta sicurezza comportamentale.

Cosa sono i Break Formativi?

Allo scopo di incrementare l’efficacia dei momenti formativi e di coinvolgimento diretto dei lavoratori, all’interno del CCNL Metalmeccanici (Industria) e più specificamente all’interno della Sezione IV, Disciplina del rapporto individuale di lavoro, Titolo V, Ambiente di lavoro, articolo 1, viene prevista la possibilità per le aziende di sperimentare «i cosiddetti break formativi, consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi (15-20 minuti al massimo) da collocarsi durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali, sotto la supervisione del docente/RSPP affiancato dal preposto e dal RLS, il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area.

Prima di mettere in luce le peculiarità di questa particolare ed innovativa metodologia rivolta all’aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, è bene richiamare quantomeno due provvedimenti.

 Definizione

Il break formativo è una metodologia di formazione dei lavoratori che non si svolge in un’aula tradizionale o mediante e-Learning, ma direttamente nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, all’interno dei reparti di lavoro o presso le postazioni di lavoro. Un percorso formativo basato sul coinvolgimento attivo dei lavoratori nel percorso di miglioramento continuo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I break formativi sono collocati durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative e sono finalizzati a migliorare l’efficacia della formazione dei lavoratori sulla sicurezza elevando il livello di approfondimento, apportando un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/ sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione e mantenendo alta la percezione del rischio.

I “break formativi” non sostituiscono l’addestramento ma sono finalizzati a rafforzarlo e integrarlo e possono essere validi per l’aggiornamento del lavoratore (nell’ambito del monte ore quinquennale di 6 ore previsto dall’art. 9 Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 in applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08) se erogati da formatori in possesso dei requisiti di Legge (Decreto 6 marzo 2013).

Erogazione

L’erogazione della formazione tramite i Break formativi è adottata previa consultazione dei RLS. Il preposto è aggiornato sui contenuti e programma dei break riguardanti il gruppo di lavoratori di riferimento. Le modalità di attivazione e svolgimento dei break formativi sono illustrate ai lavoratori da parte di preposti, RSPP e Rls, anche congiuntamente.

Aggiornamento

L’RSPP progetta la formazione dei lavoratori (art. 33, D.lgs. n. 81/2008) e consulta preventivamente il RLS in merito all’organizzazione della formazione in aggiornamento dei lavoratori mediante break formativi (art. 50, comma 1, lett. D, D.Lgs. 81/2008) e alle proposte riguardanti l’attività di prevenzione da svolgere con queste modalità (art. 50 c. 1, lett. M, D.Lgs. 81/2008).

Il formatore/docente deve essere in possesso dei requisiti di legge (Decreto 6 marzo 2013). Ai sensi di legge, la progettazione della formazione (ed aggiornamento) dei lavoratori è oggetto di richiesta di collaborazione all’OPP competente.

Contenuti

I break formativi possono essere progettati e programmati secondo la seguente articolazione che potrà essere integrata e/o modificata nelle singole realtà aziendali:

  • Analisi dei documenti interni (DVR, DUVRI, PSC, POS, ecc.), del precedente programma formativo (ex art. 37 D.Lgs. 81/2008), delle procedure di lavoro e delle segnalazioni dei “quasi infortuni” e dei comportamenti insicuri (e relativa eventuale reportistica) secondo le procedure eventualmente in atto in azienda;
  • Definizione degli obiettivi; Test di verifica della comprensione della lingua italiana nel caso di presenza di lavoratori stranieri;
  • Predisposizione ed eventuale somministrazione di test di ingresso e di uscita (verifica dell’apprendimento) Elaborazione di materiale didattico: schede per singoli argomenti (ad esempio, patologie muscolo/scheletrico ove rilevate quale rischio nel DVR, uso DPI, procedure di emergenza, schede di sicurezza, schemi di “intervista” ai lavoratori per gli 23 aspetti di miglioramento ecc.), con uso di eventuali supporti fotografici, filmati, ecc.;
  • Suddivisione dei lavoratori in piccoli gruppi (5-10 persone al massimo) che svolgano mansioni omogenee (anche con riferimento al luogo di lavoro, attrezzature/sostanze utilizzate);
  • Programmazione dei break formativi (sospensione dell’attività lavorativa per circa 15-30 minuti di norma all’inizio o fine turno) con partecipazione del preposto e del RLS;
  • Monitoraggio nel tempo dell’efficacia dei break formativi sui comportamenti dei lavoratori. Il formatore (anche RSPP), coadiuvato dal preposto e RLS può seguire alcuni passaggi che vengono qui suggeriti: Si reca in reparto o nel cantiere accanto alla postazione di lavoro e somministra preliminarmente al gruppo prescelto l’eventuale test d’ingresso per verificare cosa i partecipanti ricordino della formazione base (4-5 domande al massimo);
  • Verifica i risultati, consegna ai lavoratori una “scheda break” (da predisporre secondo le priorità emerse dall’esame del DVR, ad esempio, utilizzo dei Dpi eventualmente in dotazione, procedura relativa alla movimentazione dei carichi o ai movimenti ripetuti, ecc.), procede ad un breve riepilogo dei contenuti, cui seguono una o più esercitazioni.

Ulteriori dettagli

Il break prende in considerazione gli eventuali rischi interferenziali riportati nel DUVRI o PSC nel caso di presenza di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, all’interno del reparto/area/ufficio ecc. di riferimento promuovendo il massimo coinvolgimento di tutti i lavoratori intere4ssati ai suddetti rischi.

Al termine, si svolge una breve discussione/ confronto sull’argomento del break formativo e sugli eventuali quasi infortuni o comportamenti insicure segnalati in proposito. In conclusione, viene somministrato l’eventuale test di verifica dell’apprendimento (test uscita).

Il formatore (anche RSPP) e il preposto e il RLS infine confrontano i risultati dei test di ingresso e uscita. Il formatore (anche RSPP), il preposto e il RLS svolgono un monitoraggio periodico sull’efficacia dei break formativi con attenzione specifica ai comportamenti effettivi dei lavoratori e se necessario predispongono eventuali azioni correttive. I break formativi si effettuano con cadenza periodica (continuità) e sono registrati interamente; se soddisfano i requisiti normativi richiamati, viene predisposto un attestato conforme ai requisiti di legge (con le ore seguite, a completamento del monte ore quinquennale).

PUNTI DI FORZA

  • Disponibilità di formatori e RLS interni;
  • Disponibilità dei preposti ad effettuare riunioni di reparto;
  • Disponibilità di area interne, per effettuare gli incontri.

PUNTI DI DEBOLEZZA

  • Necessità di pianificare le riunioni in modo da avere la disponibilità di un RLS con una distribuzione equa tra gli incontri;
  • Aggravio nella gestione delle riunioni delle loro registrazioni;

OPPORTUNITÀ

  • Possibilità di ridurre gli incontri di aggiornamento in aula per gli operatori;
  • Formazione continua.
  • Non riconoscimento delle ore di formazione per eventuale non rispetto dei requisiti richiesti dall’accordo;
  • Non equo coinvolgimento degli operatori.

di Andrea Farinazzo, Responsabile Salute e Sicurezza UILM (Newsletter Sicurezza in Rete)

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