Rischio chimico nei cantieri

Quando si parla di rischio chimico non si deve compiere l’errore di pensare che sia un pericolo esclusivo dei lavoratori dell’industria chimica, perché non è affatto così. 

Infatti, i prodotti chimici sono presenti in tantissimi ambienti di lavoro, in alcuni in misura prevalente, in altri in misura ridotta, in particolare nell’industria delle costruzioni, dei metalli, della lavorazione del legno, in quella automobilistica, tessile, alimentare, o ancora nell’agricoltura, nei comparti dell’informatica, dei rifiuti, delle pulizie.

Pensiamo, banalmente, al rischio chimico legato all’uso di prodotti come detergenti, solventi, vernici, calce, e così via. 

La normativa di riferimento nel nostro Paese e nella Comunità Europea consiste, principalmente, nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81)e nel Regolamento REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Approfondiamo insieme l’argomento e cerchiamo di capire cos’è il rischio chimico, cosa s’intende per agente chimico e come affrontare tale rischio in modo corretto sul luogo di lavoro. 

Cos’è il rischio chimico?

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, precisamente nel Titolo IX, si concentra proprio sui “requisiti minimi per la protezione dei  lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o  possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di  lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici”.

Con il termine “agenti chimici” si fa riferimento 

“a tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,  allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.”

Gli agenti chimici possono essere suddivisi in quattro categorie:

  1. non pericolosi, come l’acqua e l’aria in condizioni normali;
  2. non pericolosi ma impiegati in condizioni tali da poter costituire un pericolo, come l’acqua ad alta temperatura, l’azoto e l’aria sotto pressione;
  3. pericolosi ma non classificati dalle norme sulla classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici pericolosi, ad esempio materiali organici degradati e acque di scarico con rischio biologico;
  4. pericolosi così come classificati dalle norme sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti.

Rischio chimico: infortunio o malattia professionale

L’esposizione ad un agente chimico può produrre effetti indesiderati, alterare le funzioni vitali del lavoratore o, addirittura, arrivare a comprometterne la sopravvivenza. 

Come specificato in un documento dell’INAIL dedicato al rischio chimico, il danno può manifestarsi in due modi: 

  • infortunio: quando il danno si manifesta immediatamente dopo il contatto con l’agente chimico. Ad esempio, una sostanza irritante che entra in contatto con la pelle del lavoratore;
  • malattia professionale: quando l’esposizione all’agente chimico causa, dopo un certo periodo di tempo (più o meno lungo), una determinata patologia. 

Un agente chimico può causare un danno con effetti: 

  • locali, se danneggia solo il punto di contatto;
  • sistemici, se si diffonde nell’organismo e si localizza in organi diversi da quelli del contatto iniziale;
  • acuti, quando si viene esposti per poco tempo a dosi elevate;
  • cronici, quando si manifestano dopo un lungo periodo di esposizione a basse dosi. 

La valutazione del rischio chimico sul luogo di lavoro

È compito del datore di lavoro determinare preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

La valutazione condotta dal datore di lavoro può tradursi nell’individuazione di quattro diversi livelli di rischio chimico

  1. rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  2. rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute;
  3. rischio non basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  4. rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

Il datore di lavoro, sulla scorta della valutazione del rischio eseguita, deve fornire ai lavoratori le adeguate strumentazioni e i dispositivi di protezione individuale necessari, oltre a formarli e informarli correttamente sulla materia. 

A tal proposito, l’articolo 224 del Testo Unico contiene Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi, stabilendo che i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  • fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative  procedure di manutenzione adeguate;
  • riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono, o potrebbero, essere esposti;
  • riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • misure igieniche adeguate;
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  • metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di  agenti chimici pericolosi, nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

L’esposizione al rischio chimico in cantiere

Quando si parla di rischio chimico in cantiere si può fare riferimento al  comune impiego di determinati prodotti, come:

  • cementi;
  • calce;
  • vernici;
  • pitture;
  • smalti;
  • svernicianti;
  • impermeabilizzanti;
  • intonaci;
  • disarmanti;
  • acceleranti;
  • ritardanti;
  • colle;
  • solventi;
  • resine;
  • antiruggine;
  • pigmenti;
  • stucchi;
  • prodotti bituminosi;
  • isolanti.

Stiamo parlando, insomma, di prodotti chimici che, nella maggior parte dei casi, risultano pericolosi per la salute del lavoratore.  

L’esposizione al rischio chimico può, inoltre, presentarsi anche a seguito di specifiche lavorazioni, ad esempio l’esposizione a polveri inorganiche durante le fasi di scavo, oppure ai fumi del processo di saldatura.

Infine, l’esposizione ad agenti chimici può comportare rischi anche per la sicurezza, in quanto molti dei prodotti impiegati in cantiere possono provocare incendi, esplosioni e ustioni chimiche.

Forma degli agenti chimici

Le sostanze e le miscele che espongono al rischio chimico possono essere presenti sotto forma di:

  • liquidi: pitture, solventi, vernici, oli disarmanti, impregnanti, ecc.;
  • solidi (paste, impasti, colle): impasti cementizi umidi, additivi speciali, bitumi, intonaci, colle, ecc.;
  • aerosol (miscela di aria e particelle):
    • polveri: sabbia, cemento, calce, gesso, polveri di legno, ecc.;
    • fibre: amianto, lana di vetro, lana di roccia;
    • fumi: fumi di saldatura, fumi di combustione, posa in opera  di materiali bituminosi, catrame, primer, ecc.;
    • nebbie: operazioni di spruzzo, pitture idrosolubili, pitture a solvente, oli disarmanti, ecc.
  • aeriformi
    • gas: gas asfissianti in galleria, ecc.;
    • vapori: vapori di vernici, colle, ecc..

Mansioni che espongono a rischio chimico

In cantiere le diverse mansioni svolte comportano l’esposizione a diversi tipi di rischio chimico

Secondo la classificazione dell’INAIL, possiamo associare a ogni mansione uno o più rischi

  • conduttore macchine per movimento terra, escavatorista: polveri, silice, gas di scarico, idrocarburi, oli lubrificanti;
  • muratore, cementista, carpentiere legno: polveri, polveri di legno, calce, cemento, additivi, fluidi e oli disarmanti, stucchi e malte, isolanti;
  • carpentiere/ferraiolo: polveri, prodotti per metalli, acidi;
  • addetto alla sabbiatura, perforazione, demolizione: polveri, silice, isolanti, amianto;
  • applicatore di coperture impermeabili: gas di combustione, fumi con IPA, prodotti bituminosi, primer, isolanti;
  • imbianchino, decoratore, stuccatore, intonacatore: polveri, intonaci, stucchi, malte, additivi, pitture, vernici, adesivi, colle;
  • pavimentatore, piastrellista: polveri, adesivi, colle, acidi, stucchi, malte, calce, cemento, gesso, additivi, isolanti;
  • impiantista (idraulico, elettrico, termico, ecc…): polveri, cemento, isolanti, fumi di saldatura;
  • montatore/riparatore di serramenti, parchettista: polveri, polveri di legno, prodotti per legno, prodotti per metalli, solventi organici, adesivi, colle, vernici, isolanti;
  • asfaltista, addetto alla manutenzione delle strade: polveri, gas di scarico, fumi (IPA), prodotti bituminosi, asfalti, primer;
  • saldatore: polveri, fumi di saldatura, fumi di combustione, ozono. 

In base alla mansione svolta, e al conseguente rischio chimico al quale si è esposti, è necessario che i lavoratori dispongano dei DPI adeguati alla protezione della loro salute, che devono essere obbligatoriamente forniti dal datore di lavoro.

Articolo a cura della Redazione FenealUIL

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