Green Pass nei luoghi di lavoro

Il nuovo Super Green Pass

Con l’emanazione di più Decreti, avvenuta negli ultimi tempi, l’estensione del Green Pass ha riguardato diverse categorie di lavoratori ed utenti. Ad esempio, abbiamo il certificato verde richiesto a gestori e lavoratori della ristorazione e per i clienti all’interno dei locali. Così come per il personale e gli utenti di piscine, palestre, trasporti a lungo raggio. E non solo, il Green Pass è stato già previsto in ambito scolastico educativo, formativo ed universitario, per chi entra in fiere, congressi, teatri, cinema, manifestazioni sportive, negli ospedali, nelle sale da gioco o scommesse.

Il nuovo Decreto n. 127/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2021, estende a partire dal 15 ottobre l’obbligo della presentazione della certificazione verde in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Questa pressoché totale inclusione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori ha fatto sì che venisse per questo denominato “Super Green Pass”.

Cosa si intende quando si parla di obbligatorietà per “tutte le lavoratrici ed i lavoratori”

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 – data termine dell’emergenza sanitaria – sarà obbligatorio esibire il QRcode del Green Pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato, per le partite IVA, gli autonomi, gli studi professionali, gli avvocati, gli agenti di commercio, le colf, le badanti, i taxisti, i liberi professionisti e in generale tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro. L’obbligatorietà del Green Pass varrà anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice e per l’accesso agli uffici giudiziari di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie. Non è prevista l’obbligatorietà per periti, testimoni, avvocati e ausiliari della magistratura.

È un Decreto-Legge che coinvolge veramente tutto il mondo del lavoro.

Chi resta esente dall’obbligo del Green Pass?

Tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4/8/2021. Tra questi: donne in gravidanza, allattamento, ipersensibilità al principio attivo del vaccino, sindrome trombotica dopo somministrazione Astrazeneca, reazioni allergiche gravi o sindrome di Guillain-Barré, miocardite-pericardite in seguito sempre a vaccinazione, etc.

Quindi, cosa accadrà dal 15 ottobre?

Dal 15 ottobre 2021, i dipendenti pubblici e privati, in caso di mancata presentazione del Green Pass, non potranno accedere al luogo di lavoro. Saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, verrà applicata loro la decurtazione dello stipendio, conteggiata dal primo giorno di assenza, con il diritto al mantenimento del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.

Questo in tutti i luoghi di lavoro, al di là delle dimensioni aziendali e del numero dei dipendenti?

Sì, in tutti i luoghi di lavoro. Nelle aziende del settore privato con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore e sostituirlo temporaneamente, per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore ai 10 giorni, rinnovabili solo per una volta. Anche in questo caso è prevista la decurtazione dello stipendio, con il diritto comunque al mantenimento del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.

I datori di lavoro hanno degli obblighi? Quali?

I datori di lavoro devono, entro il 15 ottobre, definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo che siano effettuate in modo prioritario al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Dovranno inoltre, per questo, individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo di presentazione del Green Pass da parte dei lavoratori.

Sono previste sanzioni in questo Decreto? Per chi?

Sì, sono previste sanzioni sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore acceda al luogo di lavoro privo del Green Pass è passibile di una sanzione che può andare dai 600 ai 1.500 euro. In questo caso, inoltre, sono applicabili anche le conseguenze disciplinari relativamente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza e di settore.

Per i Datori di lavoro che non abbiano previsto il controllo delle certificazioni – il riferimento è l’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito in legge n. 35 del 22 maggio 2020 – sono previste sanzioni che possono andare dai 400 ai 1.000 euro.

Queste sanzioni sono irrogate dal Prefetto. Saranno i soggetti incaricati dell’accertamento e delle contestazioni delle violazioni che dovranno trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Parliamo di tamponi, ora. Si parla di prezzi calmierati

L’art. 4 del Decreto fa proprio riferimento a “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”.

I termini entro cui le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del SARS-CoV-2 vengono prolungati fino al 31/12/2021.

I prezzi dei tamponi saranno quelli stabiliti con il protocollo l’intesa siglato il 5 agosto 2021 tra il Ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM e FarmacieUnite: nelle farmacie aderenti il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 Euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 Euro. 

(https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/17590)

Il prezzo calmierato sarà garantito, ovviamente, anche in tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione dei test antigenici rapidi.

Per permettere ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, su base di idonea certificazione medica, i test antigenici rapidi a titolo gratuito, è previsto un fondo di 105 milioni di euro per l’anno 2021, messo a disposizione del Commissario straordinario, che provvederà al ristorno alle Regioni, per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Durata del Green Pass. Cambia qualcosa?

Sappiamo che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una serie di condizioni: l’avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo; l’avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto; l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus. Cambia la validità del Green Pass, nel caso in cui, dopo aver contratto il virus ed essere guariti, ci si sottoporrà alla prima dose del vaccino: la certificazione verde avrà una decorrenza immediata subito dopo detta prima somministrazione e non più trascorsi 15 giorni.

Susanna Costa

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