Modifica accordi attuativi D.Lgs 81/2008: fare presto, fare bene.
Con il Decreto Legge 146 del 2021, poi convertito con la Legge 215/2021, tra le tante novità in materia di salute e sicurezza, si è deciso di procedere, entro il 30 giugno 2022, all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del D. Lgs 81/2008 in materia di formazione, quegli accordi in base ai quali si realizza la formazione destinata alle figure principali in materia di prevenzione: lavoratori e lavoratrici, dirigenti, preposti, RSPP, etc.
Un Accordo unico, quindi, che tutti gli addetti ai lavori attendono con ansia, perché, come detto poc’anzi, oltre a prevedere l’aggiornamento degli accordi precedenti, è volto a garantire – come si evince dall’articolo di legge – “l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa” ma, soprattutto, “l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro”.
E soffermandoci in particolare su quest’ultimo punto, l’accordo darà quindi finalmente attuazione ad un obbligo di legge – istituito per la prima volta con lo stesso Decreto Legge sopracitato – secondo il quale la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere erogata anche al datore di lavoro.
Non bisogna perdere tempo.
Insomma, un accordo che necessita chiaramente di essere attuato il prima possibile, perché solo attraverso questo passaggio, l’obbligo previsto per legge, di cui abbiamo poc’anzi parlato, potrà veramente concretizzarsi.
Purtroppo, ad oggi, con più di un anno e mezzo di ritardo, da quella che era la scadenza prevista per la consegna, non c’è ancora traccia dell’accordo definitivo.
Una bozza del nuovo Accordo, infatti, messa a punto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stata presentata la prima volta alle Parti sociali nell’agosto 2023. A questa sono seguiti alcuni documenti di commento e proposte da parte delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori – compresa la nostra – i cui suggerimenti, però, sono stati quasi del tutto ignorati. Pochissime nostre – ma anche altrui – proposte sono state infatti prese in considerazione nella seconda bozza di Accordo presentataci il 7 dicembre, che era pressocché identica a quella precedente.
Questo lo stato delle cose fino al 19 dicembre, data dell’ultima riunione fatta al Ministero del Lavoro, dove, come UIL non abbiamo potuto fare altro che ribadire quanto avevamo già ampiamente argomentato nel nostro documento di analisi, inviato al Ministero il 20 settembre scorso.
Ma quali sono i punti chiave delle nostre richieste?
Come UIL riteniamo, innanzitutto, che il documento proposto, considerata la sua complessità, dovrebbe essere affrontato più approfonditamente, demandando a tavoli tecnici specifici gli aspetti di dettaglio.
Andando nei punti per noi fondamentali, riteniamo che, guardando alla modalità di erogazione della formazione, questa debba avvenire solo ed esclusivamente in presenza o alternativamente online in modalità sincrona. Da escludere, invece, secondo noi, la modalità asincrona e l’e-learning.
Per puntare a realizzare azioni concrete di prevenzione, che abbiano un effetto immediato sulla riduzione di infortuni e malattie professionali, serve una modifica sostanziale alla formazione obbligatoria sui temi di salute e sicurezza sul lavoro e per giungere a questo, solo le modalità in presenza o in videoconferenza sincrona possono favorire una reale corrispondenza tra competenze maturate e certificazioni acquisite e contrastare le situazioni di “dumping di sicurezza sul lavoro” (formazione non realizzata e finti attestati).
Deve essere, inoltre, secondo noi, rispristinata l’articolazione dei precedenti Accordi Stato Regioni, con la suddivisione in funzione del livello di rischio: basso, medio, alto. Nella bozza del nuovo accordo, infatti, tale suddivisione è stata eliminata in favore, per quanto riguarda la formazione specifica, di un quantitativo minimo di ore e di una valutazione del rischio da parte del datore di lavoro sulla base della pericolosità della mansione. La metodologia per livello di rischio è per noi più efficace poiché prevede un’analisi approfondita degli infortuni e degli incidenti nei settori interessati nonché l’analisi dei profili di rischio dei settori stessi. Con la nuova metodologia, di contro, si corre il rischio di lasciare ai datori di lavoro troppa discrezionalità sulla definizione dei livelli di rischio presenti in azienda e ciò può determinare differenze tra le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici di medesimi settori.
Oltre a questi, sono tanti i punti su cui vorremmo fossero apportate ulteriori modifiche e su questi ci auguriamo di poter discutere nella prossima riunione che al momento non è, purtroppo, ancora stata convocata.