COVID-19. La storia di un protocollo per la sicurezza di tutti.

Il “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” è stato un lavoro che coinvolto attivamente la Uil nel confronto tra Parti Sociali invitate dal Ministero del lavoro e del Ministero della salute.

Sono 3 le tappe importanti: il 14 marzo 2020, data della prima sottoscrizione a cui si è arrivati dopo una impegnativa notte di confronto; il 24 aprile 2020 con le integrazioni rese necessarie dall’evolversi della situazione epidemiologica e il 6 aprile 2021 per armonizzare il Protocollo alle norme vigenti, con aggiornamenti e integrazioni necessarie dato il perdurare della pandemia e dello stato di emergenza.

Il nuovo Protocollo

La struttura del nuovo Protocollo condiviso resta pressoché invariata rispetto al precedente. Tiene conto dei provvedimenti adottati dal Governo, dal DPCM del 2 marzo 2021 e da quanto emanato dal Ministero della Salute, “tracciando linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di Protocolli di sicurezza anti-contagio”. In premessa vengono convalidati alcuni punti essenziali: il primo è le attività produttive possono proseguire “solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. Il secondo che “La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Su questo secondo punto, inizialmente non presente nei testi, la Uil si è spesa molto, riuscendo a farlo inserire.

Sempre nella “Premessa” vengono indicati il ricorso al lavoro agile o da remoto e gli ammortizzatori sociali, come soluzioni organizzative straordinarie nell’intento di favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. Da evidenziare la raccomandazione per le piccole imprese di un costante confronto preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali presenti nei luoghi di lavoro e le rappresentanze territoriali. Questo punto riconosce di fatto il prezioso contributo di esperienza che Rls e Rlst possono apportare nell’adozione dei Protocolli aziendali.

I punti modificati

Il Protocollo, ricordiamo, definisce come già nelle precedenti versioni, che il SARS-CoV-2 “rappresenta un rischio biologico generico”, pertanto gli aggiornamenti da apportare ai DVR e Duvri, in base a quanto previsto in materia di prevenzione e protezione dai Protocolli aziendali e territoriali, riguarderanno le variazioni degli assetti organizzativi e gestionali che andranno a modificare i processi e le modalità di lavoro.

Ma quali, dei 13 punti che compongono il Protocollo, hanno subito sostanziali variazioni?

Vediamoli insieme.

Per quanto riguarda l’assenza lavoro a seguito di contagio, viene fatto un preciso rimando alla normativa vigente. Tale assenza è equiparata a malattia. L’assenza per lo stesso motivo dei lavoratori cosiddetti fragili, fino al 30 giugno 2021, è equiparata a ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Inoltre, sempre allo stesso punto viene specificato che, contrariamente a quanto in precedenza definito, un lavoratore positivo oltre il 21° giorno potrà rientrare in azienda solo a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Particolare attenzione viene poi posta alla prevenzione “di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio”, per cui si fa preciso riferimento all’allegato 9 del DPCM del 2 marzo 2021.

Relativamente alle Misure di igiene e ai Dispositivi di Protezione individuale, se ne continua a raccomandare l’adozione. Le mascherine chirurgiche vengono considerate DPI e il loro uso o l’uso di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, come le mascherine FFP2, è obbligatorio in caso di condivisione degli ambienti di lavoro sia al chiuso che all’aperto, e ne è escluso l’utilizzo solo nel caso di attività svolte in isolamento.

Per quanto riguarda l’Organizzazione aziendale, viene rafforzato l’utilizzo del lavoro agile e da remoto dei lavoratori (dipendenti, nelle precedenti versioni del Protocollo) che possono svolgere la loro attività in tale modalità, considerandolo un utile e modulabile strumento di prevenzione. Si registra poi un’apertura sulle trasferte, seppur con la precisa responsabilità del Datore di lavoro in collaborazione con il Medico competente e il RSPP. Tali trasferte potranno essere autorizzate tenendo sempre conto del contesto e dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Per le riunioni in presenza, previste solo se con carattere d’urgenza, viene inserita l’obbligatorietà dell’uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore. Viene, inoltre, ribadita la sospensione degli eventi e della formazione d’aula, anche per quella obbligatoria. Deroghe sono previste, in base alla normativa vigente, per esami di qualifica IeFP, formazione in azienda per i lavoratori dell’azienda stessa, sempre in base alle disposizioni regionali, i corsi di formazione di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio.

Nel Protocollo si ribadisce l’importanza della sorveglianza sanitaria come mezzo di prevenzione di carattere generale, che deve “tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste”.

Il Medico competente dovrà in ogni caso tener sempre conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e dovrà, unitamente all’azienda, collaborare con l’Autorità sanitaria per l’identificazione di eventuali “contatti stretti” di un lavoratore che sia risultato positivo al tampone, per permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Il Medico competente collabora con il Datore di lavoro, l’RSPP e Rls/Rlst nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2/COVID-19. Inoltre, dove presente, tale figura attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili come da normativa vigente e fino al termine della emergenza epidemiologica, con definizioni e modalità definite dalla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del Lavoro del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. Il Medico competente può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening, se ritenute utili per il contenimento della diffusione del virus.

A conclusione di quanto detto l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19” è stato un viaggio difficile e complesso, ma è stato affrontato con la consapevolezza di chi ha un obiettivo preciso.

Al 28 febbraio i contagi sul lavoro da Covid-19, denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia, hanno superato quota 150mila. Numeri? No. Persone. Uomini e donne che, in qualsiasi campo impegnati, hanno visto, nel migliore dei casi, la loro vita segnata dal contagio e dalle conseguenze di questa terribile pandemia. E molti, troppi, non ci sono più.

Per questi motivi e non solo per questi, sottoscrivere un nuovo Protocollo è stato un atto dovuto: uno dei primi passi per uscire da questa triste situazione di emergenza. Un primo passo, anche questo, verso l’obiettivo del nostro cammino: #Zeromortisullavoro.

Un obiettivo che, con l’impegno di tutti, può diventare reale. In questo la Uil si impegnerà ed insieme ce la faremo.

di Susanna Costa.

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