DECRETO SEMPLIFICAZIONE, o per meglio dire, di RIDUZIONE dei CONTROLLI!

Il 2 agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo 103/2024 recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”. Ergo: meno controlli e ispezioni alle aziende.

Una normativa passata “sottotraccia” che ha visto coinvolte in un processo di ascolto, le sole associazioni datoriali seppur l’articolo 27 della legge delega da cui promana (Legge 118/2022), ne richiedeva l’adozione sentite “le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale”. 

Partendo dall’obiettivo, esplicitato nell’art. 27 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, di “semplificare e rendere più efficaci, efficienti e coordinati i controlli sulle attività economiche”, anche attraverso l’“eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di controlli”, il decreto legislativo 103 di attuazione presenta tutte le caratteristiche di un ulteriore “regalo” alle imprese in tema di ispezioni come avremo modo di esplicitare più avanti.

Il provvedimento, che è scadenzato da step temporali per l’attuazione delle diverse azioni in esso contenute, vede un campo di applicazione molto ampio che ricomprende i controlli amministrativi svolti da tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del d.lgs 165/2001, ad eccezione dei soli controlli fiscali, quelli disposti per la documentazione antimafia, quelli di polizia economico finanziaria ed i controlli per esigenze di sicurezza e difesa nazionale. È, quindi, chiaro che i controlli e le ispezioni riguardanti il lavoro e salute e sicurezza, sono interessati da quanto disposto nel d.lgs 103/2024. 

A dirigere i lavori è la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, che vede accentrarsi il ruolo e la funzione di predisporre uno schema standardizzato per effettuare un censimento dei controlli ed elaborare, a cascata, un documento in cui individuerà aree di sovrapposizione e duplicazione degli stessi fino a valutare quelli da eliminare o sospendere. Il tutto, dopo aver sentito le “associazioni di categoria” interessate. 

Sicuramente una estromissione delle organizzazioni sindacali da questo processo non è condivisibile non solo perché il provvedimento tocca aspetti che hanno ricadute dirette sulle lavoratrici e lavoratori ma anche perché, pur favorevoli ad efficientare il sistema dei controlli, dall’altra non è certamente eliminandone alcuni o sospendendone altri che si raggiunge tale l’obiettivo. 

Gli articoli 3,4 5 sono quelli che maggiormente ci preoccupano poiché riguardano nuove modalità e tempistiche di programmazione ed effettuazione di controlli e ispezioni alle aziende, che ci vedono fortemente dissenzienti.

La programmazione dei controlli alle imprese avverrà in base al profilo di rischio. Il D.lgs 103/2024 prevede l’istituzione di un “sistema di identificazione del livello di rischio basso”, riferito a cinque ambiti, tra cui anche la sicurezza dei lavoratori. Sarà UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) ad elaborare e definire il livello di rischio basso e l’azienda, accedendo al sistema, potrà richiedere un Report certificativo (rilasciato da organismi di certificazione privati) che confluirà nel fascicolo informatico d’impresa. Il fascicolo informatico che oggi è alimentato di dati e documenti della singola impresa, domani vedrà anche l’immissione dei dati relativi al report certificativo e ai controlli effettuati in ogni impresa. Sarà lo strumento che le Amministrazioni consulteranno prima dell’avvio delle rispettive attività di vigilanza, divenendo strumento di supporto alla programmazione, al coordinamento e allo svolgimento delle attività di controllo. 

Se all’azienda è stato rilasciato un Report a basso rischio, le Amministrazioni che intendano effettuare ispezioni (tra cui quindi anche Ministero Lavoro-INL, INPS, INAIL, ASL), non potranno effettuare controlli più di 1 volta l’anno, tranne nei casi in cui vi siano richieste da parte dell’Autorità giudiziaria, o circostanziate segnalazioni da parte di soggetti pubblici e privati, oppure nei casi previsti dal diritto dell’UE, e ancora nei casi di controlli per la sicurezza sul luogo di lavoro e quando emergano situazioni di rischio.

Inoltre: non potranno essere effettuate ispezioni congiunte da parte di diverse Amministrazioni sulla stessa azienda; l’azienda ispezionata che risultasse regolare all’esito del controllo, sarà esonerata da controlli per 10 mesi; e, dulcis in fundo, “in attuazione del principio di trasparenza” (così recita l’art. 5, c.8 del d.lgs 103/2024), l’azienda verrà informata almeno 10 prima dell’accesso ispettivo.

Il quadro di novità che apporta questo provvedimento al sistema dei controlli ci lascia fortemente perplessi e preoccupati per una serie di motivazioni, a partire dalla mancata partecipazione e consultazione delle Organizzazioni Sindacali nell’adozione di questo decreto legislativo, seppur previste dalla Legge Delega.

Preoccupa l’introduzione, la definizione e la certificazione di aziende ritenute a “basso rischio”, soprattutto se riguarda la salute e sicurezza ed esprimiamo forte criticità circa l’ulteriore novità dei 10 mesi di esonero dalle ispezioni per le aziende ritenute in regola a seguito dei controlli. Infatti, oltre a non condividere come UIL una siffatta premialità, ci domandiamo come la durata di questo nuovo esonero si combini con la diversa durata dall’esonero ispettivo di 12 mesi previsto dall’art. 29 DL 19/2024 PNRR (conv in Legge 56/2024). Inoltre, riteniamo assolutamente non accettabile che rientrino nel periodo dell’esonero i controlli sulla sicurezza delle lavoratrici e lavoratori. 

Ma ciò che risulta essere il vero regalo che questo provvedimento fa alle aziende, è di “allertarle”, attraverso un congruo preavviso temporale, che subiranno, FORSE, un accesso ispettivo.

Non riteniamo che questo decreto legislativo produrrà un sistema più efficace ed efficiente di ispezioni, ma sicuramente ridurrà ulteriormente gli accessi ispettivi rendendo più sicura la vita delle aziende …un po’ meno quella delle lavoratrici e lavoratori!

Servizio Lavoro, Coesione e Territorio.

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